Questo documento contiene alcune prime indicazioni,
certamente non esaustive, ma possono offrire criteri
con cui orientarsi nei casi concreti.
Il legislatore statale con decreto legge, 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening, ha esteso l’obbligo della certificazione verde a tutto il settore del lavoro pubblico e privato. Mentre il precedente decreto legge, 23 luglio 2021, n. 105, si era limitato a subordinare l’accesso ad alcuni servizi e attività al possesso della certificazione verde Covid-19 (art. 3) – (che sarà ottenuto con le vaccinazioni, tampone rapido antigenico nelle 48 ore poi esteso a 72 ore con il tampone molecolare) –, con il più recente decreto il legislatore ha inteso, sostanzialmente, mettere in sicurezza dal rischio di contagio da SarsCov2 le attività lavorative sia nel settore pubblico sia nel settore privato.
Pertanto, destinatari dell’obbligo sono i “lavoratori”, vale a dire tutti coloro che offrono una prestazione di lavoro in cambio di una retribuzione o di un compenso sulla base di un qualsiasi contratto, sia esso un rapporto di lavoro subordinato, una collaborazione, anche occasionale, una consulenza o un servizio. Il decreto ricomprende nell’ambito dei propri destinatari anche quanti svolgono la propria attività senza un vero e proprio contratto di lavoro, quali, ad esempio, volontari e stagisti all’interno di un ambito lavorativo.
Per “luogo di lavoro” si intende qualsiasi luogo in cui la prestazione viene svolta. Ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti che, ugualmente, stanno svolgendo/svolgeranno un’attività di lavoro e, per tale motivo, sono anch’essi obbligati a possedere e mostrare la certificazione verde.
I datori di lavoro “sono tenuti a verificare il rispetto” degli obblighi in capo ai lavoratori e, a tal fine, debbono definire “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Sono tenuti, peraltro, a individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”. Stando al tenore della disposizione, si deve quindi ritenere che il datore di lavoro debba individuare con atto scritto uno o più soggetti a cui delegare materialmente l’attività di controllo.
È previsto “prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, fermo restando che i controlli possono essere effettuati anche “a campione”.
Ai fini della verifica deve essere utilizzata l’applicazione denominata Verifica C19, che consente di appurare l’esistenza e validità del “green pass” mediante lettura del QR Code. Non sono ammesse modalità alternative di controllo, quali ad esempio l’autocertificazione.
I datori di lavoro che vengano meno agli obblighi di verifica del rispetto delle prescrizioni, ivi compreso quello di definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, ovvero a quello dell’individuazione formale dei soggetti
incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni, sono soggetti a una sanzione amministrativa variabile da 400 a 1.000 euro (in caso di reiterate violazioni la sanzione può essere raddoppiata).
Riguardo la partecipazione a specifiche attività, il legislatore già con decreto legge, 23 luglio 2021, n. 105 ha ritenuto necessario il “green pass” per tutti coloro che partecipano a:
a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti o rappresentazioni teatrali);
b) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
c) ricevimenti successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze);
d) l’accesso a scuole e università (sono esclusi gli studenti delle scuole anche se hanno più di 12 anni);
e) convegni e congressi;
f) eventi e competizioni sportive;
g) sagre e fiere;
h) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al chiuso;
i) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
j) piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
k) utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Dall’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle richiamate disposizioni restano esclusi i luoghi di culto e le attività di religione e culto ovvero le attività pastorali (ad es., catechesi). Quindi non è richiesta la verifica del “green pass” per i fedeli che si recano in chiesa per finalità liturgica, ma è necessario farla per sagrestani, volontari o altro personale adibito alla cura e alla manutenzione del luogo.
Restano, altresì, assoggettati alla disciplina sulla certificazione verde i rapporti di lavoro alle dipendenze di enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie ecc.), potendo tale rapporto configurarsi alla stregua di quello di lavoro privato.
Tuttavia, pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e “atto di amore” verso il prossimo.
Roma, 1 ottobre 2021
ALLEGATO: Nota della Segreteria Generale CEI – Certificazione Verde