Consiglio Presbiterale

Consiglio Presbiterale

S.E.R. Mons. Giuseppe Mazzafaro, in conformità al can. 501 del CIC, ha costituito il nuovo Consiglio Presbiterale per il quinquennio 2023-2028:

Membri di Diritto in ragione del loro ufficio

  • Don Giuseppe Di Santo (Vicario Generale)
  • Mons. Antonio Di Meo (Presidente Capitolo Cattedrale)
  • Don Flaviano Foschini (Economo)
  • Don Franco Pezone (Vicario Foraneo Cerreto Sannita)
  • Don Giammaria Cipollone (Vicario Foraneo Telese Terme)
  • Don Antonio Salvatore Macolino (Vicario Foraneo Sant’Agata de’ Goti)
  • Don Liberato Maglione (Vicario Foraneo Airola)

Membri eletti

  • Don Saverio Goglia (Forania Telese Terme)
  • Don Giacomo Buffolino (Forania Airola)
  • Don Filippo Figliola (Forania Cerreto Sannita)
  • Don Leucio Cutillo (Forania Sant’Agata de’ Goti)
  • Padre Eduardo Ferreira De Brito ofm (Religiosi)

Membri di nomina Vescovile

  • Don Valentino Simone
  • Don Claudio Carofano
  • Don Michele Antonio Volpe

Statuto e Regolamento del Consiglio Presbiterale

Il Consiglio Presbiterale è una forma di manifestazione istituzionalizzata della fraternità esistente tra i sacerdoti fondata sul sacramento dell’Ordine.

Affinché eserciti il compito come di “senato del Vescovo” aiutandolo nell’esercizio del ministero episcopale, ho pensato ad uno Statuto che sia strumento efficace per la crescita della comunione tra vescovo e sacerdoti nella corresponsabilità dell’azione pastorale.

Il Consiglio Presbiterale è chiamato a vivere lo stile della comunione, la bellezza dell’incontro e dell’amicizia sacerdotale. Questa esperienza di misericordia ci aiuterà a camminare con le persone condividendo realmente la vita, sperimentando, nel reciproco affidamento, il dono della tenerezza e dell’umiltà. La comunione che ci unisce sia forza per voi e per me!

Pertanto, a norma del can. 496, approvo e promulgo lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Presbiterale Diocesano composto rispettivamente ciascuno da 13 articoli.

Sia lo Statuto che il Regolamento entreranno subito in vigore.

Voglia il Signore benedire i lavori del Consiglio Presbiterale per il bene della nostra Chiesa locale e per una sinergia profonda tra noi, in ascolto dei segni dei tempi e dello Spirito, per incontrarci sui criteri e sulle finalità che sono fondamento della comunione e del cammino pastorale.

 

STATUTO

PREMESSA:

  1. Il Consiglio Presbiterale nella Chiesa locale ha la sua carta di fondazione nel Decreto Conciliare Presbyterorum Ordinis,7; è inoltre prescritto dal codice di Diritto Canonico (can. 495 §1).
  1. Il Consiglio presbiterale è un organismo collegiale, rappresentativo del presbiterio diocesano. Il Consiglio Presbiterale promuove ed esprime la comunione del presbiterio con il Vescovo e dei presbiteri fra di loro, in uno spirito di operante e fraterna solidarietà. Esso, oltre a facilitare il necessario dialogo tra il Vescovo e il presbiterio, serve ad accrescere la fraternità tra i diversi settori del clero della diocesi[1].
  1. Il Consiglio Presbiterale non rappresenta e non esaurisce il “tutto” della Chiesa locale; esso, tuttavia, è uno strumento necessario per la comunione e la corresponsabilità nel presbiterio, tra presbiterio e vescovo e tutta la comunità diocesana.

 

NATURA E FINALITÀ

Art. 1 – Il Consiglio Presbiterale, segno e organismo di comunione di tutto il presbiterio diocesano col vescovo e dei presbiteri tra loro, ha titolo e funzione come di “senato del Vescovo” (can. 495 §1); esso è fondato sull’unico sacerdozio ministeriale di Cristo.

Art. 2 – Anche se organo di natura consultiva, il Consiglio è chiamato a coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata[2]. Esso è anche la sede idonea per far emergere una visione di insieme della situazione diocesana e per discernere ciò che lo Spirito Santo suscita per mezzo di persone o di gruppi; per scambiare pareri ed esperienze; per determinare obiettivi chiari dell’esercizio dei vari ministeri diocesani, proponendo priorità e suggerendo metodi[3].

COMPOSIZIONE

Art. 3 – Il Consiglio presbiterale si struttura in: Presidente, Assemblea, Segretario.

Art 4 – L’assemblea è composta da membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo[4].

  • Sono membri di diritto:
  1. Il vicario generale.
  2. Il presidente del Capitolo Cattedrale
  3. I vicari foranei
  4. Il rettore del Seminario.
  5. Il sacerdote delegato per la formazione permanente del clero.
  6. Economo Diocesano
  • 2. Il Vescovo e il Vicario Generale fanno parte del Consiglio presbiterale ma non partecipano alle votazioni.
  • 3. Sono membri eletti:
  1. 4 presbiteri eletti da tutto il presbiterio diocesano, come espressione del presbiterio dell’unica chiesa locale.
  2. 6 Sono membri cooptati coloro che sono nominati direttamente dal Vescovo.

Art. 5 – Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo sceglie liberamente sei sacerdoti per costituire il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto[5].

SEGRETARIO

Art. 6 – Il segretario viene liberamente scelto dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale.

Spetta al Segretario:

1) tenere aggiornato l’elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale;

2) su mandato del Vescovo, curare la redazione dell’ordine del giorno;

3) ricevere le proposte per la formulazione dell’ordine del giorno e le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie;

4) trasmettere ai consiglieri, almeno quindici giorni prima delle sessioni, l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno;

5) redigere il verbale delle riunioni e curare l’archivio;

6) su specifico mandato del Vescovo, redigere una sintesi del verbale da portare a conoscenza di tutti i presbiteri;

7) rappresentare il Consiglio presbiterale nel Consiglio pastorale diocesano;

COMMISSIONI

Art. 7 – È possibile istituire commissioni per lo studio di particolari problemi. Tali commissioni, previa approvazione del Vescovo, possono avvalersi di esperti ecclesiastici o laici.

CONVOCAZIONE

Art. 8 – Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri. Il Consiglio Presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano”. (can. 500 §1 e §3)

DURATA E CESSAZIONE

Art. 9 – I membri del Consiglio Presbiterale durano in carica cinque anni.

Art. 10 – I membri che, senza valido motivo, non partecipano a tre riunioni, anche non consecutive, devono considerarsi decaduti.

I consiglieri decadono:

1° per dimissioni presentate al Vescovo e da lui accettate;

2° per cessazione dall’incarico di vicario foraneo;

3° per perdita dell’ufficio, in caso di membri di diritto[6];

4° per trasferimento ad altra diocesi

Durante il quinquennio, in caso di recesso di qualcuno dei consiglieri, per qualunque motivo, subentra il primo dei non eletti o chi succede nell’ufficio; trattandosi dei membri cooptati, spetta al Vescovo nominarne un altro o nessuno.

Art. 11 – Il consigliere che subentra ad un altro dura in carica fino allo scadere del quinquennio.

Art 12 § 1. In caso di sede vacante, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori. Entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il Consiglio presbiterale[7].

  • 2. Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo, consultato il Metropolita, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente[8]. 

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 13 – Il presente statuto può essere modificato dal Vescovo, in parte o in toto per validi motivi, sentito il Consiglio Presbiterale.

 

 

REGOLAMENTO

 MODALITÀ Dl ELEZIONI

Art. 1 – La lista degli elettori ed eleggibili è unica, a motivo dell’unità del Presbiterio nella Chiesa locale. Ne fanno parte:

1° “tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.” (can. 498 §1)

Art. 2 – Si intendono esercitanti qualche ufficio in favore della diocesi tutti i sacerdoti diocesani o religiosi che ricoprono un ufficio ecclesiastico con nomina vescovile.

Art. 3 – I sacerdoti che, al momento della indizione delle elezioni, hanno una nomina vescovile che li rende membri di diritto del Consiglio Presbiterale, a norma dell’art. 5 dello Statuto, sono elettori ma non eleggibili.

Art. 4 – Ogni presbitero elettore ha facoltà di esprimere quattro voti di preferenza.

Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei suffragi. In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano per ordinazione.

 

FUNZIONAMENTO

Art. 5 – IL Consiglio Presbiterale si riunisce secondo le scadenze che il Vescovo ritiene opportune. Almeno un terzo dei membri può chiedere al Vescovo per iscritto una convocazione del Consiglio Presbiterale.

Art. 6 – Le riunioni sono presiedute dal Vescovo e possono essere dirette da un moderatore. Il Vescovo può delegare la presidenza al Vicario Generale o a un Vicario foraneo con mandato speciale (can. 134 §3).

Art. 7 – L’ordine del giorno è stabilito dal Vescovo e inviato ai consiglieri dal segretario 15 giorni prima della riunione, per dare possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare le zone pastorali.

Art. 8 – Il Vescovo ha facoltà di inserire argomenti di discussione durante le riunioni del Consiglio Presbiterale, anche se non presenti nell’ordine del giorno.

Art. 9 – Per la trattazione di particolari problemi, il Vescovo può invitare alla specifica discussione persone non membri del Consiglio Presbiterale.

Art. 10 – La discussione degli argomenti all’ordine del giorno si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del Consiglio Presbiterale, salvo che il Vescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (Cf can. 127 §3).

Art. 11 § 1. Il Vescovo può invitare esperti nel caso in cui l’ordine del giorno preveda la trattazione di materie che richiedono specifiche competenze.

  • 2. Gli esperti invitati possono trattenersi solo per presentare la materia di loro competenza e per rispondere ad eventuali richieste di approfondimenti o di chiarimenti.

Art. 12 – Le riunioni del Consiglio Presbiterale per essere valide devono avere presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 13 – Tra il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano si può stabilire un efficace collegamento mediante quelle vie ritenute più opportune. Rimane ferma la distinzione tra i due Consigli sul piano dell’oggetto da trattare e sul piano formale, essendo il Consiglio Presbiterale “aiuto” nel governo, e il Consiglio Pastorale espressione del popolo di Dio.

Dalla Sede vescovile, lì 14 Dicembre 2017

+ Domenico Battaglia, Vescovo

Sac. Domenico De Santis
Cancelliere Vescovile

 

[1] Cf Congregazione per i Vescovi, Direttorio Apostolorum successores, per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 182 b.

[2] Cf can. 495 § 1; Apostolorum successores, n. 182 b.

[3] Apostolorum successores, n. 182 d.

[4] Cf can. 497.

[5] Cf can. 502.

[6] Cf cann. 184-196.

[7] Cf can. 501 § 2.

[8] Cf can. 501 § 3.