Decreto di approvazione e promulgazione dello Statuto e Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Statuto

Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

 

Art.1 – Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) della parrocchia di…………………………………………………..……

………………………………………………………….,

Località (Provincia)

costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

 

Art.2 – Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

  1. coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
  2. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
  3. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
  4. collaborare con il parroco nella cura dell’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284 §2, 9° CIC) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

 

Art.3 – Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai parroci in solidum, dai vicari parrocchiali eventuali e da almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.

I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del CPAE durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

Il parroco sceglierà tra i consiglieri il segretario, che è tenuto a redigere e custodire i verbali nell’archivio parrocchiale.

 

Art.4 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

 

Art.5 – Presidente del CPAE

Spetta al Presidente:

  1. la convocazione e la presidenza del CPAE;
  2. la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
  3. la presidenza delle riunioni. 

 

Art.6 – Responsabilità del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, nello spirito sinodale, nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 §3 CIC.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi – i quali vanno verbalizzati e discussi con l’Ordinario del luogo -, e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione di tutti i beni parrocchiali a norma dal can. 532 CIC.

 

Art.7 – Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta al quadrimestre), nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

 

Art.8 – Vacanze dei seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

 

Art.9 – Esercizio

L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al Vescovo diocesano.

 

Art.10 – Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287 CIC), indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

 

Art.11 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del consiglio, redatti su appositi registri, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

I registri vanno tassativamente custoditi nell’archivio parrocchiale.

 

Art.12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Cerreto Sannita (BN)
13-12-2023